(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di minaccia, non č necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, purché, in relazione alle circostanze del fatto, sia certa la loro idoneitā a pervenire a conoscenza del destinatario e a incidere sulla sua libertā morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto a fronte di espressioni implicitamente minacciose proferite nel corso della udienza pubblica di un processo penale e rivolte a soggetti non presenti, atteso che, per il contesto in cui erano state pronunciate e la risonanza mediatica del procedimento, poteva considerarsi certa la loro idoneitā a pervenire a conoscenza delle persone offese e a incidere sulla loro libertā morale).