(massima n. 1)
Integra il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, la minaccia finalizzata a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontą, somme di denaro appartenenti al soggetto agente, non ricorrendo, in tal caso, né l'ingiusto profitto, né l'altrui danno patrimoniale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui si era ritenuta la configurabilitą del pił grave delitto di estorsione, evidenziando che non risultava accertato se la somma consegnata dalla parte lesa le appartenesse o fosse, invece, riconducibile all'imputato, atteso che la stessa era stata prelevata da un conto corrente a quest'ultimo intestato, sul quale la prima, in assenza di limitazioni della capacitą di agire dell'imputato medesimo, aveva la delega ad operare in forza di accordi informali).