(massima n. 1)
Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale ogniqualvolta la privazione della libertà si protragga oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza. Non rileva se l'impedimento all'allontanamento sia precedente, contestuale o successivo agli abusi, purché vi sia una durata apprezzabile e funzionalmente distinta rispetto alla violenza. L'assorbimento può operare solo in presenza di una perfetta contestualità tra i due eventi illeciti, mentre l'autonomia del sequestro va affermata ove la privazione della libertà sia finalizzata, preparatoria e si sviluppi su un arco temporale significativo.