Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40824 del 23 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di sequestro di persona, nel caso in cui la condotta di sopraffazione, privativa della libertà della persona offesa, non si esaurisce nell'abituale coercizione fisica e psicologica propria dei maltrattamenti, ma assume autonoma valenza e ulteriore disvalore, risultando idonea a determinare, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, dell'altrui libertà di movimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità in ordine ad entrambi i delitti di imputati che avevano determinato il forzato isolamento domestico della parte lesa, anziana e gravemente malata, limitandone per lunghi periodi la libertà di movimento e sottoponendola ad un costante controllo).

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