(massima n. 1)
Il requisito della forma scritta "ad substantiam", richiesto per la validitą del compromesso e della clausola compromissoria, non postula che la volontą negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo esso realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri. (Fattispecie relativa ad un contratto di fornitura di olio fondato su un ordine di acquisto seguito da accettazione contenente una clausola di arbitrato irrituale, alla quale aveva fatto seguito la conferma dell'ordine da parte dell'acquirente con espressa menzione di tale clausola).