(massima n. 1)
La clausola compromissoria apposta ad un contratto č inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invaliditā di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operativitā in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico.