(massima n. 1)
La decadenza da iscritto al SIULP irrogata dal collegio dei probiviri é espressione di poteri di gestione endoassociativi, soggetta al controllo giurisdizionale ex art. 24 c.c., e non ha natura di lodo arbitrale, in quanto lo statuto del sindacato di polizia non prevede espressamente una clausola ai sensi dell'art. 808 c.p.c., che devolva in arbitri ogni controversia fra l'associato e gli organi gestionali, non disciplina le modalitā di formazione dell'organo arbitrale, i poteri degli arbitri, la natura dell'arbitrato, il regolamento arbitrale nč il ricorso al presidente del tribunale, in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri.