(massima n. 1)
A seguito delle riforme del 1994 e del 2006 e dell'introduzione dell'art. 824-bis c.p.c., il lodo arbitrale rituale č equiparato, quanto agli effetti, alla sentenza passata in giudicato e svolge una funzione giurisdizionale sostitutiva di quella del giudice statale; ne consegue che il giudice tributario, previa verifica della definitivitā del lodo, č tenuto a interpretarne il contenuto ai fini dell'accertamento del momento di effettivo trasferimento del possesso del bene e, quindi, della titolaritā passiva del tributo.