(massima n. 1)
Nell'arbitrato rituale, la violazione del termine per la pronuncia del lodo integra una nullità relativa, che può essere fatta valere solo se, prima della deliberazione del lodo, la parte interessata abbia notificato, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., alle altre parti e agli arbitri, con atto formale, la propria intenzione di avvalersi della decadenza degli arbitri; la mera eccezione verbalizzata nel corso del procedimento arbitrale non è equipollente alla notificazione richiesta e non consente di dedurre, in sede di impugnazione del lodo, la nullità di cui all'art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c.