(massima n. 1)
La clausola di "perizia contrattuale" inserita in un contratto (in specie, di assicurazione), con cui le parti deferiscono a un terzo - scelto per specifiche competenze tecniche - l'accertamento o la valutazione di fatti o elementi tecnici rilevanti ai fini del rapporto (anche con effetti vincolanti quanto all'assetto di interessi cosģ determinato), integra una figura negoziale atipica di natura meramente obbligatoria e non un arbitrato irrituale, salvo che il contenuto della clausola sia espressamente riconducibile all'art. 808-ter c.p.c. e contenga una chiara e inequivoca rinuncia delle parti all'esercizio dei propri diritti davanti al giudice ordinario. In difetto di tale rinuncia, la perizia contrattuale non comporta deroga alla giurisdizione statale, ma solo l'assunzione di un obbligo contrattuale di "valorizzare" il responso del perito, se ed in quanto reso.