(massima n. 1)
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una contestazione, seppure limitata alla misura del conguaglio e in quanto non recepita dai compartecipi, impedisce per ciò solo e indipendentemente da qualsiasi altra considerazione sul merito di definire il giudizio divisorio con ordinanza, richiedendosi la pronunzia della sentenza ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., atteso che i conguagli non hanno alcuna autonomia dalla divisione, rappresentando il riflesso della ripartizione prefigurata con il progetto, cosicché non è possibile contestarli senza contemporaneamente contestare il progetto divisionale nel suo complesso.