Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9539 del 14 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli artt. 498 e segg. c.c., che disciplinano la liquidazione dell'eredità in caso di opposizione dei creditori alla liquidazione individuale, prevedono che i creditori debbano presentare le loro dichiarazioni di credito e l'art. 509 c.c. prevede che in caso di decadenza dal beneficio di inventario la liquidazione possa essere proseguita su istanza dei creditori o legatari tramite la nomina di un curatore. A sua volta, l'art. 779 c.p.c., nel procedimento apertosi a seguito dell'istanza, impone l'audizione degli eredi e di coloro che hanno presentato la dichiarazione di credito, ai quali il decreto è comunicato a cura della cancelleria, ma il medesimo art. 779 c.p.c. precisa che l'istanza di nomina non può essere accolta se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di volere far valere la decadenza dell'erede dal beneficio di inventario. Tutte le norme citate non richiedono che, ai fini della legittimazione, debba essere fornita la prova del credito - cioè un titolo giudiziale certo, liquido ed esigibile - ma basta la preventiva dichiarazione di credito, oggetto di accertamento in sede giudiziale.

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