(massima n. 2)
L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalitą di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalitą di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilitą di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passivitą, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..