(massima n. 1)
In tema di procedimento per la fissazione del termine ex art. 481 c.c. affinché il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinuncia, la competenza sul reclamo avverso l'ordinanza resa in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica è regolata dall'art. 749, comma 3, c.p.c., quale norma speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 739 c.p.c.; ne consegue che il reclamo deve essere proposto al Tribunale in composizione collegiale, la cui ordinanza è non ulteriormente impugnabile.