(massima n. 1)
Il procedimento di opposizione allo stato passivo non è un procedimento camerale regolato dall'art. 737 cod. proc. civ., bensì un procedimento contenzioso a cognizione piena avente natura impugnatoria e regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.). Pertanto, nella liquidazione delle spese processuali si devono applicare i parametri relativi ai "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale", anziché quelli previsti per i procedimenti camerale ex art. 737 cod. proc. civ.