Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17436 del 25 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione ex lege n. 89/2001, regolato dagli artt. 737 e ss c.p.c., l'applicazione del modello processuale camerale e la natura giuridica dei diritti coinvolti inducono a ritenere sufficiente l'allegazione specifica dei fatti, potendo il giudice, nel caso in cui ritenga il quadro probatorio incompleto, assumere informazioni in applicazione dell'art. 738 ultimo comma c.p.c.

(massima n. 2)

L'art. 738 ultimo comma c.p.c. attribuisce al giudice il potere ufficioso di assumere informazioni non al fine di sostituirsi e sanare gli obblighi di deduzione, eccezione e allegazione della parte, ma per integrarne l'eventuale carenza e incompletezza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.