(massima n. 1)
Nei procedimenti camerali ex artt. 737 e ss. c.p.c., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, che, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione, se non previa rimessione sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio, che comporta la nullitą della statuizione senza che sia necessario dimostrare alcun ulteriore nocumento che la parte abbia subito.