(massima n. 1)
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualitą di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo).