(massima n. 1)
Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della L. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio. Gli atti lesivi dei diritti delle parti interessate devono essere impugnati con reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione, conformemente ai principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilitą delle vendite giudiziarie.