(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio può esaminare anche i documenti non prodotti in giudizio, purché tali documenti siano necessari per rispondere ai quesiti e vi sia il consenso delle parti. Tuttavia, tale acquisizione è subordinata alla presenza di situazioni di particolare complessità tecnica della materia oggetto di lite, che impediscono alla parte una corretta valorizzazione dei temi decisionali e probatori.