(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ribadisce che non è giudice del fatto in senso sostanziale e il ricorso non può limitarsi a censurare la valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendovi una diversa interpretazione dei fatti. Il ricorso è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia valutato erroneamente le prove secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115, 116, 198 c.p.c., 2033 e 2946 c.c.).