(massima n. 1)
Il consulente tecnico d'ufficio, pur non essendo un mezzo di prova, afferisce all'istruzione probatoria e può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e dalle preclusioni istruttorie vigenti, a condizione che questi documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare. In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., tale consulente può acquisire documenti non prodotti, purché con il previo consenso delle parti.