Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12471 del 11 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consulente tecnico d'ufficio, pur non essendo un mezzo di prova, afferisce all'istruzione probatoria e può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e dalle preclusioni istruttorie vigenti, a condizione che questi documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare. In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., tale consulente può acquisire documenti non prodotti, purché con il previo consenso delle parti.

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