(massima n. 1)
In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può acquisire, anche autonomamente, documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Tuttavia, tale acquisizione necessita del consenso delle parti, che, se non contestata nel giudizio, si considera comunque valida. La mancata contestazione della documentazione acquisita dall'ausiliare del giudice durante le operazioni peritali preclude la possibilità di sollevare questa questione processuale nei gradi successivi.