Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21898 del 30 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità derivante dalla fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente, al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di peritus peritorum, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.