Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4534 del 20 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2023)

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