Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17403 del 24 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.

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