(massima n. 1)
In materia di termine per la deduzione delle nullitā della CTU, l'eventuale deposito delle sintetiche valutazioni sulle osservazioni alla relazione peritale - di cui all'ultima parte dell'art. 195 c.p.c. - non č in grado di spostare in avanti il dies a quo dal quale far decorrere l'obbligo di eccepirne la nullitā, termine che, invece, decorre dalla prima udienza successiva al deposito della relazione.