(massima n. 1)
L'ordinanza di esecutività del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789, comma 3, cod. proc. civ. può essere emessa solo in assenza di contestazioni da parte dei condividenti. Qualora esistano contestazioni attinenti al progetto, il giudice non può dichiarare esecutivo il progetto senza previamente risolvere tali contestazioni nelle forme dell'art. 187 cod. proc. civ., pena l'invalidità dell'ordinanza e dei successivi provvedimenti di assegnazione.