Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32249 del 11 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La modificazione della domanda, ammessa dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., vigente ratione temporis, può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

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