(massima n. 1)
Il terzo interveniente nel processo deve accettare il processo nello stato in cui si trova, senza poter produrre nuovi mezzi di prova una volta trascorsi i termini preclusivi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Le preclusioni istruttorie operano anche nei confronti di chi interviene successivamente, per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.