Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30742 del 21 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo interveniente nel processo deve accettare il processo nello stato in cui si trova, senza poter produrre nuovi mezzi di prova una volta trascorsi i termini preclusivi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Le preclusioni istruttorie operano anche nei confronti di chi interviene successivamente, per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

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