(massima n. 1)
In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis vigente).