(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, purché esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e siano introdotte nella comparsa di risposta. Ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" successivamente all'atto di opposizione, di proporre domande reattive di difesa sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.