Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25289 del 16 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, purché esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e siano introdotte nella comparsa di risposta. Ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" successivamente all'atto di opposizione, di proporre domande reattive di difesa sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.