(massima n. 1)
Nel processo ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale, le eccezioni che costituiscono conseguenza delle domande e delle eccezioni avversarie possono essere proposte entro la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre le domande nuove restano inammissibili. La preclusione assertiva può essere superata solo per fatti sopravvenuti, mentre è necessario chiedere rimessione in termini per fatti preesistenti ma conosciuti tardivamente.