Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22688 del 5 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito ordinario, l'eccezione di prescrizione deve essere formulata al pił tardi nell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183, comma quinto, c.p.c., non potendo essere introdotta successivamente mediante le memorie di cui al successivo sesto comma. La violazione di tale termine comporta la decadenza dall'eccezione.

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