Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22203 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La modifica della domanda prevista dall'art. 183 c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata rimanga connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi processuali.

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