(massima n. 1)
La modifica della domanda prevista dall'art. 183 c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata rimanga connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi processuali.