(massima n. 1)
L'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere sollevata a pena di decadenza almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione, o dell'udienza differita dal giudice ex art. 168-bis c.p.c., e non può essere proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c. successiva alla definitiva fissazione del thema decidendum.