(massima n. 1)
In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quelle introdotte in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.