Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17904 del 2 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quelle introdotte in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.

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