(massima n. 1)
La modifica della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento in quella per impossibilità sopravvenuta è ammissibile solo se avviene nel rispetto del regime delle preclusioni processuali. Una modifica tardiva, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., è inammissibile, e il giudice non può pronunciare sulla domanda non proposta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.