Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17759 del 1 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La modifica della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento in quella per impossibilità sopravvenuta è ammissibile solo se avviene nel rispetto del regime delle preclusioni processuali. Una modifica tardiva, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., è inammissibile, e il giudice non può pronunciare sulla domanda non proposta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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