(massima n. 1)
L'art. 345 cod. proc. civ., interpretato in relazione all'art. 183, comma 5, cod. proc. civ., non preclude in appello domande nuove che si sostituiscono alle originarie, qualora vi sia un interesse concreto e attuale alla loro proposizione, in ottemperanza all'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale evitando che le parti tornino in causa per la medesima vicenda sostanziale.