(massima n. 1)
In tema di produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello, qualora detti documenti siano successivi all'introduzione del giudizio di primo grado e pertinenti al merito della causa, l'ammissione della loro produzione non costituisce violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., se la decisione si fonda comunque su documentazione ritualmente prodotta in primo grado.