(massima n. 1)
La memoria istruttoria prevista dall'art. 183, co. 6, c.p.c., č soggetta a termini rigorosi, e la produzione documentale deve avvenire entro il deposito della seconda memoria. La mancata rimessione in termini da parte del giudice non consente la produzione di nuovi documenti o l'articolazione di nuove prove oltre il termine stabilito.