(massima n. 1)
Nell'interpretazione delle domande giudiziali, il giudice deve considerare il contenuto complessivo degli atti a ciò funzionali (come l'atto di citazione e le memorie ex art. 183 c.p.c.), non potendo modificare causa petendi e petitum sulla base della sola formulazione di un capitolo di prova testimoniale.