Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10359 del 19 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dalla controparte č retrattabile entro i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica all'esito della fase di trattazione. Pertanto, in grado di appello, non č ammessa la contestazione della titolaritā passiva del fatto controverso che debba aversi per pacifico nel giudizio di primo grado.

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