(massima n. 1)
La mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dalla controparte č retrattabile entro i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica all'esito della fase di trattazione. Pertanto, in grado di appello, non č ammessa la contestazione della titolaritā passiva del fatto controverso che debba aversi per pacifico nel giudizio di primo grado.