(massima n. 1)
Nel processo civile di cognizione, la domanda risarcitoria introdotta dall'attore con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., č inammissibile se non ha carattere teleologicamente complanare rispetto a quella originariamente proposta con l'atto di citazione, riferendosi alla medesima vicenda sostanziale ed essendo tesa alla realizzazione dell'utilitā finale giā avuta di mira.