(massima n. 1)
In tema di danni sopravvenuti e di modificabilitā della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dā vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda volta alla condanna all'eliminazione delle cause di infiltrazioni e al risarcimento dei danni ad esse conseguenti, ha ritenuto tardiva la domanda, proposta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di risarcimento di ulteriori danni, derivanti dal recesso del conduttore dal rapporto di locazione, nonostante nascesse dalla medesima vicenda sostanziale giā dedotta in giudizio).