(massima n. 1)
Nel procedimento semplificato di cognizione, il termine ultimo per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza funzionale, disciplinato dall'art. 38 cod. proc. civ., coincide con la prima udienza di comparizione e trattazione e non già con una eventuale fase successiva, quale l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., la cui fissazione è solo eventuale. Ne deriva che l'incompetenza funzionale può essere rilevata d'ufficio anche quando l'udienza sia stata articolata in più fasi, purché queste non abbiano superato la fase di trattazione con l'adozione di provvedimenti istruttori o di decisione sulla maturità della causa.