(massima n. 1)
Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. ha natura contenziosa bifasica, diversa da quella dell'accertamento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., e il tribunale deve verificare la propria competenza territoriale già nella prima fase sommaria, mentre il rilievo dell'incompetenza è precluso nella fase di opposizione, atteso che, stante l'identità dell'oggetto del giudizio nelle due fasi, nella seconda il giudice non può negare quella competenza per territorio che ha dato per presupposta, decidendo il merito della domanda all'esito della prima. (Regola competenza)