Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13385 del 20 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. č legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilitą, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza č liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilitą, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilitą era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).

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