Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7578 del 29 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese relative alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., comprese quelle per il consulente tecnico di parte, rientrano tra le spese stragiudiziali sopportate anteriormente alla lite e, non avendo natura di spese processuali in senso stretto, devono essere liquidate, all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché debitamente provate e documentate. In presenza di idonea documentazione (ad es. fattura), il giudice non può limitarsi a una liquidazione equitativa giustificata dall'asserita impossibilità di verificare la corrispondenza tra compenso richiesto e attività svolta; egli può eventualmente escluderne in tutto o in parte la ripetizione solo ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., motivando in positivo sulle ragioni di eccessività o superfluità della spesa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.