(massima n. 1)
Il provvedimento che definisce il reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. - anche quando rechi statuizioni sulle spese - non ha natura decisoria né idoneità al giudicato, mantenendo carattere provvisorio e strumentale, sicché non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; le relative statuizioni sulle spese possono essere ridiscusse nel successivo giudizio di merito ovvero, in mancanza di instaurazione di questo, in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione.